statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'FUORI DI PALAZZO'

Art. 1 - Costituzione
Il 28 Dicembre 2010 si costituisce con sede in via Carlo Noè, 7 - Torino, un’associazione di promozione sociale e culturale che assume la denominazione di "Fuori di Palazzo”. L’associazione non persegue fni di lucro, si inserisce nel mondo del no proft ai sensi della Legge 383 del 2000 “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”. L’Associazione ha facoltà di istituire, modifcare e/o sopprimere sedi secondarie. La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 2 - Finalità e scopi
Finalità dell’associazione è la creazione di un tessuto di relazioni che consenta di mettere insieme energie e trovare modi per curare il territorio e la propria quotidianità. L’associazione è una forma di auto organizzazione di cittadini che muove il proprio agire sociale a partire dalla convinzione che chi usa e abita il territorio porti risorse, bisogni, interessi, culture e che tale patrimonio componga la ricchezza di quella porzione di città. 
“Fuori di Palazzo” promuove:
- un laboratorio civico che elabori forme di riconoscimento di diritti e responsabilità dei/lle cittadini/e a prescindere dalla loro nazionalità, ma in quanto soggetti attivi nel creare forme condivise di convivenza;
- esperienze di cittadinanza attiva che producano patti di convivenza superando la delega alle istituzioni e ai regolamenti comunali, di tale compito;
- forme attive di “vicinato” per il miglioramento della qualità del vivere collettivo e individuale;
- la creazione di un tessuto di relazioni e un serbatoio di abilità, competenze, idee ed energie; 
utili a stabilire collettivamente le priorità dei problemi, mettere in pratica patti di convivenza, curare lo spazio pubblico, progettare e promuovere pratiche d’uso dello spazio pubblico, sperimentare e diffondere forme di scambio e di economie collaborative. 
L’associazione, a partire dalla convinzione che si possano raggiungere tali scopi solo superando diffdenze e indifferenze tra chi “abita il quartiere”, crea occasioni di conoscenza tra le persone, attiva i cittadini vicini su obiettivi o interessi concreti, stimola a sperimentare l’assunzione di responsabilità individuale di cura del territorio condividendone collettivamente la progettazione e le modalità. 
Tali scopi saranno promossi relazionandosi e collaborando con tutti quei soggetti del territorio, le istituzioni, gli enti pubblici e privati che perseguano scopi analoghi o non in contrasto con il presente statuto.

Art. 3 - Attività
I soci di “Fuori di Palazzo” mettono a disposizione dell’associazione le proprie abilità, competenze e conoscenze per progettare, sostenere e/o realizzare progetti, attività e azioni che promuovano cittadinanza attiva, relazioni di vicinato e qualifcazione degli spazi pubblici e del loro uso. 
L’associazione “Fuori di Palazzo” attua i propri scopi statutari prevalentemente attraverso la promozione e realizzazione di:
- azioni e attività di nuove economie di mutuo soccorso e di consumo collaborativo, socialmente sostenibili e rispettose dell'ambiente;
- azioni e attività sociali, volte a sviluppare responsabilità sociale condivisa e senso di appartenenza al territorio;
- attività culturali, ludiche, artistiche, dello spettacolo e sportive;
- produzioni artistiche, di gadget, merchandising e artigianato;
- attività di formazione, di studio e di ricerca;
- attività editoriale, di produzione e pubblicazione su supporto stampato, digitale, pellicola e web;
- attività e servizi per l’abitare e il social housing; di accompagnamento alla progettazione partecipata di trasformazioni urbane e alla gestione di spazi sociali;
- attività commerciali, dell’accoglienza, del turismo e della ristorazione, 
e di tutte le attività che si rendano utili per il raggiungimento dei fni sociali, purché non contrastanti con il presente statuto.

Art. 4 - Associate/i – diritti e doveri
Il numero delle/i socie/i è illimitato. All'Associazione possono aderire tutte/i senza distinzione di sesso, età, religione, orientamento sessuale che si riconoscano ed accettino le regole del presente Statuto nelle sue varie articolazioni. Sono condizioni per l'adesione l'accettazione del presente statuto e il versamento della quota sociale. 
Lo status di Socia/o, una volta acquisito, ha carattere permanente e quindi non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Lo status di socia/o può venir meno solo quando:
a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organismi sociali;
b) in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
c) sia accertato che un socio/a si sia appropriato indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione. 
Contro ogni provvedimento di sospensione, radiazione o espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via defnitiva la prima Assemblea dei Soci.Le/gli associati hanno diritto a:a) concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;b) approvare il programma ed il Rendiconto economico e fnanziario;c) eleggere gli organismi di direzione ed essere elette/i negli stessi.Le/gli associati sono tenuti a:
- osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti. 
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 5 - Patrimonio sociale, esercizio sociale e fondi residui
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi dell'Associazione saranno costituite:
- dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da liberalità e/o sovvenzioni di enti pubblici, persone fsiche, persone giuridiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
- da ogni altro contributo, comprese erogazioni, donazioni, lasciti o successioni destinate ai fni dell'Associazione;
- entrate derivanti da marginali attività commerciali e produttive.
L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modifcazioni ed integrazioni. 
Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il residuo attivo sarà devoluto come segue:
- il 10% a fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali e per nuovi impianti o attrezzature.

Art. 6 - Organismi di direzione dell'Associazione
Sono organismi di direzione dell’Associazione:
a) l'Assemblea delle/i Socie/i;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la/il Presidente.

Art. 7 - Assemblee
Le assemblee dei/lle Soci/e possono essere ordinarie e straordinarie.
Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio scritto affsso all'interno della sede e/o attraverso la posta elettronica, contenente data, ora, luogo, di prima e seconda convocazione e ordine del giorno con preavviso di gg.15 o dietro richiesta scritta e motivata di 1/5 dei/lle soci/e.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei/lle soci/e. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei/lle presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei/lle partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima. Non sono ammesse deleghe.
L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo. Essa:
- approva il rendiconto economico fnanziario;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e il relativo documento economico programmatico;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo) e quelli di garanzie e di controllo (Collegio dei sindaci revisori) secondo la scadenza prevista;
- approvare il regolamento interno;
- deliberare le modifche allo statuto. 
L'Assemblea straordinaria, per deliberare sulle modifche dello Statuto, necessita della presenza di almeno 1/3 dei soci/e con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti. 
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art.11. 
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei/lle presenti. Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. 
L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, vicepresidente dal membro più anziano in carica nel consiglio direttivo. Il segretario dell’associazione provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni e dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione dei soci.

Art. 8 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un membro ogni tre soci iscritti all’associazione da un minimo di 5 a un massimo di 10 eletti/e fra i/le soci/e.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i/le suoi/sue componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge:
- la/il Presidente: ha la rappresentanza legale e la frma sociale per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresi la stipula di contratti, l’apertura di conti correnti e le operazioni bancarie; è responsabile di ogni attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- la/il Vicepresidente segretario: coadiuva la/il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni e tutte le prerogative conferite dallo statuto alla Presidente. Il vicepresidente segretario deve essere eletto durante la prima riunione del consiglio direttivo in carica;
- il Tesoriere: curare la gestione amministrativa dell’associazione, tenerne la contabilità, effettuare le relative verifche, controllare la tenuta dei libri contabili, predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione. Il tesoriere può svolgere tali compiti personalmente o con delega. Il tesoriere deve essere eletto durante la prima riunione del consiglio direttivo in carica. 
I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione delle/i socie/i. 
Il Direttivo può fssare le responsabilità degli/lle altri/e consiglieri/e in ordine alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei propri fni sociali. E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri/e componenti fno ad un massimo di 1/3 ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei/lle consiglieri/e. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.
Il Consiglio Direttivo deve:
- redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei/lle Soci/e;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico fnanziario;
- compilare i progetti per l'impegno dei residui del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei soci/e, può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci/e;
- favorire la partecipazione dei/lle soci/e alle attività dell'Associazione. 
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo. 
I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustifcatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. 
Il consigliere decaduto o dimissionario, può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all’elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fssata in 1/3 dei componenti originari, dopo tale soglia il Direttivo decade. Il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea dei Soci indicendo nuove elezioni entro 15 giorni.

Art. 9 - Consiglio dei Sindaci Revisori
Il collegio dei sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo. 
Qualora si renda necessario per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei/lle sindaci/chesse revisori formato da tre componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità. Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e fnanziaria dell’Associazione, nonché di verifcare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio e all’Assemblea.
I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Le cariche di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili tra di loro.

Art. 10 - Probiviri
L’Assemblea nomina dei probiviri qualora lo ritenga necessario. L’incarico di probiviro è incompatibile con la carica di consigliere o di revisore.
I Probiviri hanno funzioni consultive in merito al rispetto del presente Statuto e dei fni istituzionali dell’associazione ed ha funzioni giudicanti in via defnitiva ed inappellabile sulle controversie:
- fra Associazione e Soci;
- tra Organi dell’Associazione fra loro o con l’Associazione o con i Soci;
- fra i Soci stessi.

Art. 11 - Scioglimento dell’associazione
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque per scopi di utilità sociale.

Art. 12
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.


PRESIDENTE Cecilia Guiglia
CONSIGLIERE Arianna Avvisti

CONSIGLIERE Alessandro Bena

CONSIGLIERE Fabio Scutera

CONSIGLIERE Riccardo Todde

Statuto e Atto Costitutivo depositati presso l'Agenzia delle Entrate il 29/12/2010 n. 2481